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Lo Statuto

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

 
Art. 1
  È costituita, con sede in Bari, l'Associazione Regionale ingegneri e Architetti di Puglia (A.R.I.A.P.).
Essa ha lo scopo di raccogliere tutti i tecnici laureati in un unico sodalizio, ai fini culturali e per la tutela dei loro interessi morali e professionali.
     
Art. 2
  All’A.R.I.A.P., che è un’associazione apartitica, possono aderire le associazioni territoriali aventi i medesimi scopi previa delibera del Consiglio Direttivo. L’A.R.I.A.P., altresì, può aderire ad associazioni regionali, interregionali, nazionali ed europee aventi i medesimi scopi.
     
Art. 3

Per conseguire le finalità di cui all’art. 1., l'Associazione si propone:

  • di studiare e illustrare le questioni che in qualunque modo interessino le applicazioni della tecnica, ed esprime, di propria iniziativa o a richiesta, voti e pareri in proposito;
  • di sostenere, nei confronti degli Enti Pubblici e Privati, l'utilità e la convenienza di servirsi dell'opera degli Ingegneri, degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori;
  • di tutelare gli interessi morali dei singoli Soci;
  • di promuovere la figura dei tecnici pugliesi in Italia e in Europa;
  • di sviluppare rapporti di solidarietà e di collaborazione fra i Soci, con speciale riguardo all'avviamento dei neo laureati all'inizio della loro carriera;
  • di valorizzare i vantaggi e i progressi della tecnica e prendere iniziative atte a creare l'ambiente più propizio alla realizzazione di uno sviluppo socio-culturale, operativo ed eco-compatibile in armonia coi tempi;
  • di promuovere studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse locale, provinciale, regionale e nazionale.
     

Titolo II
DEI SOCI LORO CONTRIBUZIONI E DIRITTI

 
Art. 4
 

Possono far parte dell'Associazione gli Ingegneri, gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori laureati in Europa ed i Tecnici competentemente autorizzati all'esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto.
Possono pure farvi parte gli studenti delle Facoltà di Ingegneria e di Architettura, con le modalità indicate nel successivo art. 5.

     
Art. 5

I Soci possono essere: Ordinari, Vitalizi, Sostenitori, Studenti, Aggregati.

  • Sono SOCI ORDINARI tutti i professionisti tecnici laureati che vi siano stati regolarmente ammessi e che paghino, nel termine dovuto, le quote sociali stabilite.
  • Ai soli fini amministrativi, i Soci Ordinari si suddividono in ANNUALI e VITALIZI.
  • Sono SOCI SOSTENITORI, limitatamente al tempo in cui si effettua la loro straordinaria contribuzione, i Soci già Ordinari che, oltre alla quota normale, versino nella Cassa Sociale uno o più quote associative di importo uguale a quella annuale; essi hanno gli stessi diritti dei Soci della categoria alla quale appartengono.
  • SOCI AGGREGATI possono essere gli Ingegneri o gli Architetti facenti parte di uno studio associato, di una società di ingegneria o cooperativa in una delle forme previste dall’art. 17, comma 6, della Legge n. 109/1994 ovvero del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21 Dicembre 1999.
  • SOCI STUDENTI possono essere gli studenti degli ultimi due anni della Facoltà di Ingegneria o di Architettura. I Soci Studenti perdono la facoltà di iscrizione, come tali, nell’anno solare successivo al conseguimento della laurea.
     
Art. 6

Assumono la qualifica di Vitalizi o Perpetui i Soci Ordinari che, in luogo della quota annuale, versino una volta tanto la somma all'uopo stabilita dall'Assemblea, senza obbligo di altri versamenti. I Soci Vitalizi o Perpetui hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.
     
Art. 7
 

Per essere ammessi nell'Associazione, occorre presentare domanda, esibendo il certificato di laurea o, nel caso che il richiedente sia già iscritto all'Albo Professionale, l'attestato rilasciato dall’Ordine di appartenenza.
Per essere ammessi come Soci Aggregati è necessario che siano iscritti tutti i componenti dello studio associato, della società di ingegneria o della cooperativa. A tal fine occorre presentare annualmente autocertificazione, rilasciata nelle forme di Legge, da parte del rappresentante legale dello studio associato, della società di ingegneria o della cooperativa che attesti il numero dei componenti e/o dei dipendenti (Ingegneri e/o Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e le loro generalità.
Per essere ammessi quali Soci Studenti, alla domanda occorre allegare (per visione), il certificato d'iscrizione all'Università relativo all’anno in corso.
L'ammissione del Socio ha corso dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

     
Art. 8

I Soci Ordinari, Aggregati e Studenti sono tenuti al versamento della quota annuale; tutti gli Aggregati dello studio associato, della società di ingegneria o della cooperativa versano una quota percentuale stabilita nel Regolamento complessivamente in unica soluzione.
     
Art. 9

Il Socio Ordinario e il Socio Aggregato, che siain regola col versamento delle quote dovute, e il Socio Vitalizio ricevono la tessera sociale e hanno diritto a:

  • partecipare, con un solo voto, alle Assemblee dell'Associazione;
  • frequentare la sede dell'Associazione e delle altre aderenti e collegate;
  • valersi della Biblioteca sociale, secondo il proprio Regolamento;
  • partecipare alle manifestazioni, riunioni e ai congressi regionali, interregionali e nazionali, alle condizioni di volta in volta stabilite;
  • presentare al Consiglio Direttivo relazioni e memorie per la riunione dell'Assemblea;
  • ricevere gratuitamente o a condizione di favore, come sarà di volta in volta stabilito, le pubblicazioni edite dall'Associazione.

I Soci Studenti, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione del diritto di voto.
I Soci Aggregati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, ad eccezione della copia personale delle comunicazioni e delle pubblicazioni edite dall’A.R.I.A.P. che saranno inviate in unica copia presso la sede legale dello studio associato, della società di ingegneria o della cooperativa di cui essi fanno parte.

     
Art. 10
 

Il Socio che vuol cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, entro il mese di Settembre, perché il recesso possa avere effetto dal 1° Gennaio successivo.
Il Socio dimissionario perde ogni diritto in seno all’Associazione.

     
Art. 11
 

I Soci possono essere radiati per morosità o per indegnità, e cancellati per irreperibilità, dimissioni o morte.
La radiazione per indegnità viene pronunziata dal Consiglio Direttivo, in conformità al parere del Collegio dei Probiviri. È tuttavia facoltà del radiato ricorrere all'Assemblea che decide, a maggioranza dei 3/4 dei votanti, in modo definitivo. In tutti gli altri casi, la cancellazione dal ruolo dei Soci è decisa dal Consiglio Direttivo.

     
Art. 12
 

I Soci radiati per morosità, giusta comma 3, art. 3 del Regolamento, possono essere riammessi, ma con anzianità decorrente dalla data di riammissione, e sempre che provvedano al pagamento delle somme che risultavano insolute all'atto della radiazione.
l Soci cancellati per irreperibilità e dimissioni possono essere riammessi nei modi ed alle condizioni dei Soci radiati per morosità.
L’anzianità dei nuovi Soci decorre dalla data di ammissione; le quote associative decorreranno, invece, dal 1° Gennaio dell'anno di ammissione.

     

Titolo III
ORGANI DELL'A.R.I.A.P.

 
Art. 13
 

Sono organi dell'Associazione:

  • l’ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI;
  • il CONSIGLIO DIRETTIVO;
  • la PRESIDENZA;
  • il COLLEGIO dei PROBIVIRI;
  • il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
     
Art. 14
 

L'Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti gli iscritti aventi diritto di voto, intendendosi per aventi diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è convocata di norma, salvo diversa necessità, dal Consiglio Direttivo, in via Ordinaria, due volte all'anno.
L'invito di convocazione, con l'ordine del giorno, deve recare l'indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, nonché le stesse indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea Generale può essere dal medesimo Consiglio Direttivo convocata in via Straordinaria, quando questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche se trattasi di modifiche dello Statuto. L’avviso di convocazione dovrà essere spedito al domicilio di tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

     
Art. 15
 

L'Assemblea Generale è, in ogni caso, aperta dal Presidente dell'Associazione, o da chi lo sostituisce, ed è presieduta da un Socio designato seduta stante dalla medesima Assemblea. Egli è coadiuvato dal Socio, scelto fra i più giovani, con le funzioni di Segretario, col quale sottoscrive, alla fine, il relativo verbale.
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha il compito di:

  • procedere all'esame e all'approvazione dei Bilanci sociali.

L’Assemblea Generale Straordinaria ha il compito di:

  • deliberare in merito a ogni proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
  • modificare il Regolamento, qualora almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta;
  • deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità del successivo art. 28.

Le deliberazioni dell’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Ogni intervenuto all’Assemblea può rappresentare, a mezzo di regolare delega scritta su carta intestata, un solo altro iscritto all'A.R.I.A.P. in regola con i pagamenti.

     
Art. 16
 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da:

  1. PRESIDENTE;
  2. n. 10 CONSIGLIERI.

Dei Consiglieri almeno due debbono essere rappresentanti di ciascuna categoria.
Tutti i componenti del Consiglio decadono al termine del quadriennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo non può eleggere lo stesso Presidente per più di due volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza una volta al mese, salvo particolari esigenze, con invito da inviare per telefax o per posta ordinaria o elettronica, che dovrà pervenire a tutti i Consiglieri almeno sette giorni prima della convocazione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri.
In caso d’urgenza, la convocazione può farsi quarant’otto ore prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi può farne le veci e può deliberare a maggioranza di voti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni fa fede il verbale compilato in occasione di ogni seduta e approvato alla fine di ogni Direttivo convocato in via ordinaria o straordinaria. Detto verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri assenti.

     
Art. 17
 

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;
  • amministrare i fondi dell'Associazione;
  • approvare l'ammissione di nuovi Soci e deliberare sulle eventuali proposte di cancellazione;
  • eleggere, nel proprio seno, nella seduta d'insediamento: il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e l'Economo Cassiere o Tesoriere;
  • predisporre i Bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla Relazione sulla gestione;
  • nominare le “Commissioni speciali” e/o istituire appositi Dipartimenti in seno all’Associazione ai quali affidare compiti specifici di interesse delle professioni tecniche, nominandone il Presidente e i Componenti;
  • promuovere gli studi, proporre le questioni, impostare i problemi tecnici di interesse europeo, nazionale, regionale, provinciale, locale, organizzare visite, prendendo tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini culturali enumerati al precedente art. 3;
  • assumere il Personale di Ufficio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
  • segnalare i nominativi che venissero richiesti a qualsiasi scopo;
  • nominare e segnalare i rappresentanti dell'A.R.I.A.P. in seno alle Associazioni collegate.
     
Art. 18
 

La Presidenza è formata dal Presidente e da due Vice Presidenti.
Il Presidente può essere un Ingegnere o Architetto; dei due Vice Presidenti uno deve essere Ingegnere e l’altro Architetto. Le cariche sociali, in seno alla Presidenza, sono:

  • PRESIDENTE;
  • VICE PRESIDENTI;
  • CONSIGLIERE SEGRETARIO;
  • CONSIGLIERE ECONOMO-CASSIERE o TESORIERE.

I membri del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente, che rimangano assenti, per qualsiasi motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica e sono automaticamente sostituiti secondo quanto previsto al successivo art. 27.

     
Art. 19
 

Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione, con facoltà di delega a uno dei Vice Presidenti.
Il più anziano di iscrizionedei Vice Presidenti sostituisce il Presidente, quando questi sia comunque impedito nelle sue mansioni.

     
Art. 20
 

Al Collegio dei Probiviri è demandato, su parere motivato del Consiglio, la decisione su tutte quelle questioni che riguardano la moralità degli iscritti, eventuali controversie tra gli stessi, le interpretazioni del presente Statuto, le sanzioni disciplinari, ecc.

     
Art. 21
 

I Revisori dei Conti controllano l'ordinamento amministrativo dell'Associazione, vigilano sulla osservanza della legge e la regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza dei Bilanci alle risultanze dei registri e delle relative scritture contabili.
I Revisori dei Conti devono presentare al Consiglio, unicamente al Bilancio, la loro relazione scritta.
Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio.

     

Titolo IV
NORME AMMINISTRATIVE

 
Art. 22
 

L'A.R.I.A.P. provvede al proprio finanziamento con:

  • le quote sociali pagate dai Soci;
  • gli eventuali proventi derivanti dalla sua attività editoriale, dall’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento professionale, da seminari, convegni e simili;
  • gli eventuali sussidi, lasciti, donazioni e sponsorizzazioni;
  • gli interessi del patrimonio sociale, comprensivo delle somme versate una tantum dai Soci Vitalizi e/o Perpetui.
L'anno finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
     
Art. 23
  Le somme provenienti dall’alienazione di beni, lasciti, donazioni od altro, che siano pure da investire a fondo patrimoniale, devono essere impiegate secondo le disposizioni di legge per gli Enti morali.
     
Art. 24
 

L'entità delle somme da versarsi una tantum, per diventare Socio Vitalizio o Perpetuo sono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede d’approvazione del Bilancio.

     

Titolo V
NORME PER LA ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 25

L’elezione dei Consiglieri, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di voto. Per le votazioni non sono ammesse le deleghe. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni Socio può votare fino a undici nominativi per i Consiglieri; può inoltre votare fino a tre nominativi per i Probiviri Effettivi e fino a tre per i Supplenti; fino a tre per i Revisori dei Conti Effettivi e fino a tre per i Supplenti. Alle operazioni elettorali provvederà un Seggio composto da un Presidente e quattro Scrutatori di cui uno con le mansioni di Segretario, eletti seduta stante tra i Soci presenti all'Assemblea e aventi diritto di voto.  Il Seggio elettorale dà corso alle operazioni di voto e quindi a quelle di scrutinio, rimettendo, a operazioni compiute, il verbale delle elezioni al Consiglio Direttivo uscente affinché lo stesso provveda alla proclamazione degli eletti e dei suffragati che li seguono nella graduatoria.

     

Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26
 

L'applicazione del presente Statuto è disciplinato da un Regolamento Generale da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo. Ogni variazione alle norme statutarie è cogente e si applica anche ai Consigli Direttivi in carica.

     
Art. 27
 

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, possono essere coperte soltanto da Soci Ordinari, Aggregati o Vitalizi ed hanno la durata di quattro anni. Il Consiglio uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio. Non può in nessun caso far parte del Direttivo più di un Socio aggregato del medesimo studio associato, società di ingegneria o cooperativa.
Qualora alcuni Consiglieri decadano dalla loro funzione prima della scadenza, ad essi subentrano, nell'ordine, i maggiormente quotati nella votazione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 16. Al Presidente subentra il Vice Presidente più anziano per iscrizione e, successivamente, occorrendo, l'altro Vice Presidente.

     

Titolo VII
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28
 

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione a mezzo dell’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o almeno di 1/10 dei Soci in regola con le quote associative e deve riportare la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
I Soci devono essere informati con 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza della votazione, con la quale si propone lo scioglimento, a mezzo di circolare raccomandata, con la specificazione delle ragioni che motivano la proposta, nonché delle norme che dovranno regolare la liquidazione dei beni.

     

Il presente Statuto è stato depositato presso il Notaio Ernesto Fornaro il 23 Ottobre 2006 e registrato a Bari 1 l’8 Novembre 2006 al n. 7975.

 Venerdì 01 Novembre 2024  ore 01.01   P.I. 00522500727